"STATUTO"

ART. 1 - Costituzione e Sede

E’ costituita a norma delle leggi vigenti, l’Associazione dei Donatori Volontari di Sangue Basilicata, denominata A.D.VO.S., con sede in Matera.

ART. 2 - Fini e Obiettivi

L’Associazione, che non ha finalità di lucro, si riconosce nell’Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la cui attività di solidarietà sociale è basata sulla massima trasparenza di azione; è estranea e incompatibile con attività di partiti politici, di confessioni religiose.

L’Associazione si propone di raccogliere il sangue umano nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dei S.I.T. della Basilicata.

Si propone di:

ART. 3 - Stemma

E’ costituito da una goccia di sangue (colorata in rosso) con al centro un cuore (colorato di bianco) e con la soprascritta A.D.VO.S, che dovrà essere riportato sulle tessere, sui distintivi, sui timbri e sui propri fogli ufficiali.

ART. 4 - Numero e Categorie dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I Soci possono essere:

a) Soci Donatori;

b) Soci Onorari;

c) Soci Sostenitori;

d) Soci Fondatori.

Sono considerati Soci Donatori coloro che, si impegnano a donare il sangue secondo i principi e le modalità sanciti nel presente statuto.

I Soci Onorari sono considerati coloro che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possono donare sangue, ma che intendono partecipare all’attività dell’Associazione; e prestano gratuitamente la loro opera all’organizzazione e al funzionamento dell’Associazione.

I Soci Sostenitori sono coloro che versano contributi economici.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione; e possono far parte di questa categoria anche altri soci ritenuti benemeriti dal Consiglio Direttivo Regionale.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e dignità.

ART. 5 - Ammissione dei Soci

Chiunque può chiedere di far parte dell’Associazione come Socio donatore, previo l’accertamento dell’idoneità fisica a donare sangue, secondo le norme vigenti.

In caso di accertamento negativo il richiedente può essere ammesso come Socio Onorario.

A ogni Socio viene rilasciata una tessera personale.

ART. 6 - Doveri del Socio Donatore

I Soci Donatori dovrebbero effettuare una donazione di sangue almeno una volta l’anno, anche su richiesta dell’Associazione o con maggior frequenza previo accertamento dell’idoneità fisica.

ART. 7 - Controllo dell’idoneità fisica dei Soci Donatori

Tutti i Soci Donatori saranno sottoposti ogni volta agli accertamenti sanitari necessari per controllare l’idoneità alla donazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di donazione del sangue. Le visite e i controlli ulteriori se ritenuti necessari dai sanitari del S.I.T. (Servizio Immuno Trasfusionale) e/o dal Direttore Sanitario dell’A.D.VO.S., saranno effettuati nei centri di medicina specializzati.




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LUCANIA BELLA GRASSANESE
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