"STATUTO"
ART. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita a norma delle leggi vigenti, l’Associazione dei Donatori Volontari di Sangue Basilicata, denominata A.D.VO.S., con sede in Matera.
ART. 2 - Fini e Obiettivi
L’Associazione, che non ha finalità di lucro, si riconosce nell’Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la cui attività di solidarietà sociale è basata sulla massima trasparenza di azione; è estranea e incompatibile con attività di partiti politici, di confessioni religiose.
L’Associazione si propone di raccogliere il sangue umano nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dei S.I.T. della Basilicata.
Si propone di:
- promuovere opera di sensibilizzazione alla donazione di sangue;
- tutelare i diritti dei donatori volontari;
- promuovere che la donazione sia fatta in maniera volontaria, anonima, periodica e gratuita;
- collaborare con le strutture pubbliche trasfusionali;
- assumere iniziative atte a rimuovere qualsiasi ostacolo che si frapponga alla donazione;
- promuovere corsi di formazione professionali finalizzati al volontariato e ove possibile organizzare il soccorso a malati e feriti.
ART. 3 - Stemma
E’ costituito da una goccia di sangue (colorata in rosso) con al centro un cuore (colorato di bianco) e con la soprascritta A.D.VO.S, che dovrà essere riportato sulle tessere, sui distintivi, sui timbri e sui propri fogli ufficiali.
ART. 4 - Numero e Categorie dei soci
Il numero dei soci è illimitato.
I Soci possono essere:
a) Soci Donatori;
b) Soci Onorari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Fondatori.
Sono considerati Soci Donatori coloro che, si impegnano a donare il sangue secondo i principi e le modalità sanciti nel presente statuto.
I Soci Onorari sono considerati coloro che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possono donare sangue, ma che intendono partecipare all’attività dell’Associazione; e prestano gratuitamente la loro opera all’organizzazione e al funzionamento dell’Associazione.
I Soci Sostenitori sono coloro che versano contributi economici.
I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione; e possono far parte di questa categoria anche altri soci ritenuti benemeriti dal Consiglio Direttivo Regionale.
Tutti i Soci hanno parità di diritti e dignità.
ART. 5 - Ammissione dei Soci
Chiunque può chiedere di far parte dell’Associazione come Socio donatore, previo l’accertamento dell’idoneità fisica a donare sangue, secondo le norme vigenti.
In caso di accertamento negativo il richiedente può essere ammesso come Socio Onorario.
A ogni Socio viene rilasciata una tessera personale.
ART. 6 - Doveri del Socio Donatore
I Soci Donatori dovrebbero effettuare una donazione di sangue almeno una volta l’anno, anche su richiesta dell’Associazione o con maggior frequenza previo accertamento dell’idoneità fisica.
ART. 7 - Controllo dell’idoneità fisica dei Soci Donatori
Tutti i Soci Donatori saranno sottoposti ogni volta agli accertamenti sanitari necessari per controllare l’idoneità alla donazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di donazione del sangue. Le visite e i controlli ulteriori se ritenuti necessari dai sanitari del S.I.T. (Servizio Immuno Trasfusionale) e/o dal Direttore Sanitario dell’A.D.VO.S., saranno effettuati nei centri di medicina specializzati.